Definizione

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è uno degli aspetti più delicati e importanti della progettazione antincendio. L’obiettivo del nuovo regolamento è quello di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, in base ai seguenti principi:

  1. proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività;
  2. eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi nonché delle procedure non necessarie;
  3. estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione;
  4. Informatizzazione adempimenti e procedure amministrative.

Le attività soggette a prevenzione incendi sono riportate nel D.P.R. n. 151/2011 che individua 80 categorie soggette a Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) suddividendole in tre categorie di rischio:

  • Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate.
  • Categoria “B”, attività a medio rischio.
  • Categoria “C”, attività a elevato rischio

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Per tutte e tre le categorie è necessario il progetto dell’opera.

Le attività di categoria “A” seguono una procedura estremamente semplificata in quanto non è necessario richiedere pareri preventivi del progetto ai Vigili del fuoco e dopo aver realizzato la costruzione e sufficiente presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive) il progetto dell’opera con allegata tutta la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio attraverso una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è può immediatamente iniziare ad esercitare l’attività (i Vigili del Fuoco possono effettuare controlli a campioni entro 60 giorni)

Le attività di tipo “B” necessita dell’approvazione preventiva del progetto da parte dei Vigili del Fuoco poi si procede come per le attività di categoria “A”

Le attività di tipo “C” si procede come per la categoria “B” con la differenza che le attività possono iniziare solo dopo la visita ispettiva dell’opera da parte del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che avviene entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, solo in seguito sarà rilasciato il CPI e l’attività potrà iniziare

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